Dichiarato stato di grave pericolosità per incendi boschivi

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Si ricorda che il 6 settembre 2016 è stato dichiarato dall'Amministrazione regionale lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio regionale, con decorrenza immediata e sino al verificarsi di consistenti precipitazioni che riducano stabilmente il livello di pericolo, sulla base dell’andamento meteo-climatico degli ultimi mesi che ha visto, in particolare, un mese di agosto caratterizzato da una netta scarsità di precipitazioni.

Di norma, ai sensi dell’art.11 della L.r. 3 dicembre 1982, n.85, all’interno dei boschi ed a una distanza inferiore a metri 50 da essi, è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille. E’ altresì vietato accendere fuochi in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca confinanti con i boschi, ad una distanza inferiore a metri 50 da esse ed al loro interno.

In presenza di vento è inoltre fatto sempre tassativo divieto di accensione fuochi, anche se autorizzata a termini di legge.

Sino alla cessazione dello stato di eccezionale pericolosità, oltre ai divieti di cui sopra, è vietato all’interno delle zone boscate e ad una distanza inferiore a m 50 da esse, ovvero dagli incolti ad esse limitrofi:

  • far brillare mine senza la preventiva autorizzazione da parte della Stazione del Corpo Forestale giurisdizionalmente competente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli o inceneritori che producano favilla o brace;
  • transitare con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;
  • eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d’altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Inoltre tutte le accensioni che non siano espressamente vietate per legge, dovranno essere preventivamente concordate con le competenti Stazioni del Corpo Forestale della Valle d’Aosta; e dovranno essere tassativamente spente entro e non oltre le ore 11.00 antimeridiane.

Si raccomanda anche di astenersi dal gettare oggetti incandescenti dai finestrini degli automezzi, in special modo fiammiferi e/o mozziconi accesi.

Si rammenta infine che l’importo delle sanzioni amministrative può raggiungere la somma di Euro 154,00= (eurocentocinquanta/00), fatta salva l’applicazione delle norme penali qualora l’accensione del fuoco determini situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose.

08 settembre 2016 - 12:04
Comune di Aosta
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