Precisazione Comune su nota Anac

Condividi

Rispetto ai contenuti di alcuni articoli pubblicati in data odierna su diversi organi di informazione in merito alla nota pervenuta in data 2 novembre 2016 al Comune di Aosta da parte dell’Anac, al fine di una precisa e corretta informazione e il giusto inquadramento di quanto avvenuto, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue:

a seguito di richiesta formale di rilascio di un parere legale, al fine di prevenire eventuali situazioni di contenzioso, su proposta di deliberazione di revoca degli atti di gara relativi all'affidamento dei servizi rivolti agli anziani del Comune di Aosta, il RUP – Responsabile Unico del Procedimento – pur essendosi già espresso in merito – ne accoglieva richiesta rivolgendosi all’Anac nell’ambito delle funzioni dell’Autorità individuate sia ai sensi dell’art. 211 del Dlgs 50/2016 (richiesta di parere precontenzioso) sia ai sensi dell’art. 213 (richiesta di parere formulata all’Anac nell’esercizio della funzione consultiva svolta ai sensi della legge 190/2012 e ai sensi del Dlgs. N. 50/2016 al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso).

Venivano pertanto avviate due procedure separate come da indicazioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito istituzionale con i medesimi contenuti.

Nella relazione di accompagnamento alla duplice richiesta di parere si legge infatti “si formula la seguente richiesta di parere lasciando a codesta spettabile Autorità il migliore inquadramento di tale complessa vicenda, tra le ipotesi di parere precontenzioso (al momento a rilevanza prevalentemente interna all’Ente, ma con indubbi immediati riflessi sui concorrenti) e l’ipotesi di parere rilasciato nell’ambito della funzione consultiva di cui all’articolo 213 del Dlgs. 50/2016”.

Con nota pervenuta via pec nel pomeriggio di ieri 2/11/2016, l’Anac ha comunicato che non procederà all’apertura del procedimento relativo alla richiesta di parere precontenzioso (ex art. 211) in quanto non si tratta di una controversia insorta nel corso della gara tra le parti interessate intese dall’Anac quali stazione appaltante e operatori economici ma di controversia interna alla stazione appaltante.

Si resta pertanto in attesa delle determinazioni dell’Autorità in merito alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 213 Dlgs 5072016, ovvero nell’ambito dell’attività consultiva cui l’Autorità è preposta.

 

 

 

03 novembre 2016 - 15:14
MV - Nota del portavoce
Condividi