Bando per affidamento servizi anziani: le precisazioni del Comune di Aosta

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In riferimento ad alcuni articoli apparsi negli ultimi giorni sugli organi di stampa locali in relazione alla procedura aperta – attualmente in corso -  per l’affidamento dei servizi rivolti agli anziani del Comune di Aosta, l’Amministrazione ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni:

La recente entrata in vigore del decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 ha modificato in modo significativo la disciplina degli appalti pubblici. Per ciò che in questa sede interessa, gli affidamenti riguardanti i servizi sociali non sono più considerati “settore speciale” - ovvero soggetto ad una apposita disciplina, sotto parecchi aspetti semplificata rispetto a quella prevista nell’ambito dei settori ordinari – come invece previsto nella previgente normativa in materia (decreto legislativo 163/2006), che aveva inserito il settore dei servizi sociali nel cosiddetto “allegato IIB”.

In sostanza, per quanto attiene all’ambito dei servizi sociali, le disposizioni del decreto legislativo 163/2006 trovavano applicazione solo per alcune norme di principio, mentre il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 50/2016) prevede l’applicazione integrale della sua disciplina anche con riguardo a questo settore.

Ne consegue che le disposizioni regionali (di rango inferiore rispetto alle nuove disposizioni legislative citate), con cui erano state adottate direttive in materia di affidamento di servizi socio assistenziali e che avevano quale presupposto giuridico la legislazione nazionale oggi abrogata, devono intendersi giuridicamente decadute. Tra tutte, la deliberazione di Giunta regionale n. 3919 del 30/12/2008, che, proprio per le ragioni anzidette, non è stata richiamata negli atti di gara.

Il mancato riferimento a tale deliberazione non comporta però, per automatismo, il venir meno della salvaguardia del costo orario del lavoro comprensivo della retribuzione integrativa prevista dall’accordo territoriale di categoria per la Valle d’Aosta.

Infatti, posto che in un appalto di servizi quale è quello in oggetto, il costo del personale è uno degli elementi che, insieme ad altri (costi di gestione, approvvigionamenti, costi indiretti ecc.), concorre a quantificare il costo complessivo di quel dato servizio, ovvero il valore posto a base di gara, nella quantificazione del medesimo sono stati presi a riferimento i valori attualmente vigenti, così come da tabella trasmessa dal sindacato “Fédération des coopératives valdôtaines”. Valori che, ovviamente, contemplano l’integrativo regionale.

Peraltro, a maggior tutela di tale aspetto, l’art. 4 della bozza di convenzione – costituente atto di gara e quindi reso pubblico e a disposizione dei concorrenti-  prevede testualmente: “Il Gestore si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui alla

presente convenzione i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché gli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale. L'Amministrazione può richiedere al Gestore copie delle buste paga e di ogni altra documentazione che attesti il rispetto delle norme contrattuali ed assicurative”.

La clausola di salvaguardia a tutela del personale è stata, pertanto, espressamente prevista quale vincolo contrattuale, a prescindere dal richiamo alla DGR 3919/2008, che avrebbe potuto costituire – questo sì – un possibile vizio degli atti di gara, in quanto fonte normativa oggi decaduta per le ragioni sopra meglio esplicitate.

Per completezza di informazione va peraltro precisato che l’articolo 97, comma 5 del decreto legislativo 50/2016 - destinato a disciplinare le offerte anormalmente basse -  prevede che la stazione appaltante possa procedere all’esclusione dell’offerta  se ha accertato, con apposite modalità istruttorie, che l’offerta stessa è anormalmente bassa in quanto “(…) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”.

Pertanto, il nuovo codice non riconduce più l’analisi del rispetto dei minimi salariali retributivi alla formulazione dell’offerta, come modalità per determinarne il contenuto, imponendo quindi di scorporare preventivamente, sulla base di valutazioni condotte dalla stazione appaltante, il costo presunto del personale dal prezzo, ma, riconnette la valutazione del rispetto dei minimi salariali alla fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

Ciò proprio in quanto non è mai possibile sapere da parte di una stazione appaltante se ed in che misura ad abbattere i costi eventualmente predeterminabili sulla base dei contratti collettivi e degli integrativi, concorrano, ad esempio, part time, sgravi dovuti ad apprendistato, oppure ad assunzioni agevolate dalle leggi di settore, l’incidenza di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e degli sgravi previdenziali conseguenti. Dunque, solo il singolo datore di lavoro che abbia presentato l’offerta può illustrare le effettive condizioni contrattuali ed organizzative praticate nella propria azienda, nell’ambito del contraddittorio previsto in sede di analisi dell’anomalia dell’offerta, anche al fine di un’attenta verifica, da parte della stazione appaltante, che tutte le voci connesse alla retribuzione del personale, compresi gli integrativi, siano comunque rispettati.

02 settembre 2016 - 15:27
MV - Nota del portavoce
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